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03/06/2019

Definizione delle irregolarità formali (art. 9 del DL 119/2018) – Riepilogo della disciplina e chiarimenti della circ. Agenzia delle Entrate 15.5.2019 n. 11

1. Premessa

L'art. 9 del DL 23.10.2018 n. 119, come sostituito in sede di conversione nella L. 17.12.2018 n. 136, prevede una sanatoria degli errori e delle irregolarità formali commessi sino al 24.10.2018.

Il perfezionamento si ha con il versamento degli importi, pari a 200,00 euro per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d'imposta, da eseguirsi in due rate di pari ammontare entro il 31.5.2019 e il 2.3.2020 (con facoltà di effettuare il versamento in unica soluzione entro il 31.5.2019).

Oltre a ciò, è necessario rimuovere l'irregolarità o l'omissione.

Dalla regolarizzazione sono escluse le violazioni contenute in atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni divenuti definitivi (per mancata impugnazione o formazione del giudicato) al 19.12.2018 (data di entrata in vigore della L. 136/2018 di conversione del DL 119/2018).

Le modalità di attuazione dell'art. 9 del DL 119/2018 sono state dettate dal provv. Agenzia delle Entrate 15.3.2019 n. 62274.

Ulteriori chiarimenti sono stati diramati con la circ. Agenzia delle Entrate 15.5.2019 n. 11, in cui sono elencate diverse violazioni che, secondo la versione dell'Erario, possono o meno rientrare nella definizione.

Il contribuente può scegliere quante e quali violazioni regolarizzare.

Errori sanabiliViolazioni di obblighi di natura formale che non hanno riflesso sulla base imponibile delle imposte sui redditi, IVA e IRAP e sul pagamento di tributi, commesse sino al 24.10.2018
CondizioniPagamento di 200,00 euro per anno d’imposta e rimozione della violazione
BeneficiEstinzione della violazione
EsclusioniViolazioni relative al monitoraggio fiscale
Termini per i versamentiDue rate di pari importo scadenti il 31.5.2019 e il 2.3.2020. Facoltà di versamento in unica soluzione entro il 31.5.2019
Termine per la regolarizzazione2.3.2020
Pluralità di violazioniIl contribuente può scegliere cosa regolarizzare

2. Ambito temporale

Possono essere oggetto di definizione le irregolarità formali commesse sino al 24.10.2018 (data di entrata in vigore del DL 119/2018).

Per individuare la commissione della violazione, sembra corretto riferirsi al termine entro cui avrebbe dovuto essere effettuato l'adempimento, tanto per l'omissione quanto per le inesattezze circa il contenuto del medesimo.

Così, prendendo come esempio la comunicazione circa la mancata presentazione dell'interpello per le società non operative, sarebbero sanabili le omissioni commesse nel modello REDDITI 2017, il cui termine di presentazione, al 24.10.2018, era spirato, ma non quelle relative al modello REDDITI 2018, il cui termine di presentazione è scaduto il 31.10.2018. In quest'ultimo caso, la violazione si ritiene perfezionata il 31.10.2018.

Potrebbero, in altri termini, ritenersi escluse le omissioni commesse nell'ambito del modello REDDITI 2018, quand'anche tale modello sia stato inviato prima del 24.10.2018 (entro il 31.10.2018, seguendo questa tesi, l'omissione avrebbe potuto essere sanata senza il pagamento di alcuna sanzione, tramite “correttiva nei termini”).

Può tuttavia essere anche sostenuta la tesi contraria, secondo cui sono sanabili le violazioni commesse nell'ambito del modello REDDITI 2018, sempre che la dichiarazione sia stata trasmessa entro il 24.10.2018.

3. Violazioni oggetto di sanatoria

In base all'art. 9 co. 1 del DL 119/2018, sono sanabili le “irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento di tributi”.

Non possono essere sanate le irregolarità commesse in merito al quadro RW, inclusa la mancata compilazione dello stesso.

Inoltre, non possono essere definite le violazioni che incidono sulla determinazione della base imponibile o sul versamento del tributo.

Come puntualizzato nel provv. Agenzia delle Entrate 15.3.2019 n. 62274, sono escluse le violazioni meramente formali. Dette violazioni, ai sensi degli artt. 10 della L. 212/2000 e 6 co. 5-bis del DLgs. 472/97, non sono sanzionabili, non incidendo sull'attività di controllo fiscale.

La sanatoria non è inibita dal fatto che la violazione sia stata constatata in un processo verbale, dall'inizio della verifica fiscale, e nemmeno dalla notifica dell'atto di contestazione della sanzione e/o dalla pendenza della lite, salvo quest'ultimo atto, per mancata impugnazione o per giudicato, sia definitivo al 19.12.2018.

3.1 Violazioni oggetto di “remissione in bonis”

L'art. 2 co. 1 del DL 16/2012 disciplina una forma di ravvedimento (c.d. “remissione in bonis”) volto ad evitare che dimenticanze relative a comunicazioni e ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente precludano al contribuente, che abbia i requisiti sostanziali richiesti dalla norma, la possibilità di fruire di benefici fiscali o regimi opzionali. Tale norma prevede la possibilità di mantenere benefici di natura fiscale e regimi opzionali subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione anche in caso di omissione, presentando ancorché tardivamente la relativa comunicazione e versando un'apposita sanzione di 250,00 euro.

Il tutto deve però avvenire entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile.

Gli adempimenti che rientrano nella remissione in bonis sono, ad esempio, l'opzione per la cedolare secca e per il consolidato fiscale.

Secondo la circ. Agenzia delle Entrate 15.5.2019 n. 11 (§ 3), le violazioni soggette alla remissione in bonis non rientrano nella definizione delle violazioni formali.

3.2 Comparti impositivi diversi da imposte sui redditi, IVA e IRAP

L'art. 9 co. 1 del DL 119/2018 permette di sanare le violazioni formali che non hanno inciso sulla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP, nonché sul pagamento dei tributi.

Per questa ragione, nel provv. Agenzia delle Entrate 15.3.2019 n. 62274 si è sostenuto non solo che si tratta delle sanzioni la cui competenza all'irrogazione spetta all'Agenzia delle Entrate (punto 1.2), ma pure che la sanatoria non opera per “violazioni formali di norme tributarie concernenti ambiti impositivi diversi da quelli di cui al punto 1.2” (punto 1.3.1).

4. Violazioni che non rientrano nella sanatoria

Nella seguente tabella si riepilogano le principali violazioni che non rientrano nella definizione in esame.

SanzioneNorma
Dichiarazione infedele (incluso il modello INTRA-12 e il regime del MOSS)Artt. 1 e 5 del DLgs. 471/97
Dichiarazione omessa (incluso il modello INTRA-12 e il regime del MOSS)Artt. 1 e 5 del DLgs. 471/97
Dichiarazione omessa dalla quale non emergono imposte da versareArtt. 1 e 5 del DLgs. 471/97
Indicazione di ricavi fittiziArt. 8 co. 2 del DL 16/2012
Quadro RWArt. 5 del DL 167/90
Fatturazione omessa o infedeleArt. 6 co. 1 del DLgs. 471/97
Omesso o irregolare rilascio dello scontrino fiscaleArt. 6 co. 3 del DLgs. 471/97
Omessa installazione del misuratore fiscaleArt. 11 co. 5 del DLgs. 471/97
Indebita detrazioneArt. 6 co. 6 del DLgs. 471/97
Rimborso non spettanteArt. 5 co. 5 del DLgs. 471/97
Mancata esportazione del bene entro 90 giorni dalla consegnaArt. 7 co. 1 del DLgs. 471/97
Mancata regolarizzazione della cessione a privato non residenteArt. 7 co. 2 del DLgs. 471/97
Cessioni in regime di non imponibilità senza dichiarazione di intentoArt. 7 co. 3 del DLgs. 471/97
SplafonamentoArt. 7 co. 4 del DLgs. 471/97
Mancata applicazione delle ritenuteArt. 14 del DLgs. 471/97
Modello 770 omessoArt. 2 del DLgs. 471/97
Modello 770 omesso con ritenute interamente versateArt. 2 del DLgs. 471/97
Modello 770 infedeleArt. 2 del DLgs. 471/97
Tardivo/omesso versamentoArt. 13 del DLgs. 471/97
Indebita compensazione di crediti esistentiArt. 13 del DLgs. 471/97
Indebita compensazione di crediti inesistentiArt. 13 del DLgs. 471/97
Mancata opzione per la trasparenza fiscaleArtt. 115 e 116 del TUIR
Mancata opzione per il consolidato fiscaleArtt. 117 ss. del TUIR
Omessa presentazione del modello EASArt. 30 co. 1–3-bis del DL 185/2008
Omessa opzione per la cedolare seccaArt. 3 co. 11 del DLgs. 23/2011
Tardiva/omessa registrazione dei contratti (intermediari)Art. 7-bis del DLgs. 241/97
Omessa presentazione del repertorioArt. 73 co. 1 del DPR 131/86
Irregolare tenuta del repertorioArt. 73 co. 2 del DPR 131/86
Indebita apertura delle cassette di sicurezzaArt. 53 co. 3 del DLgs. 346/90
Indebita effettuazione di atti relativi alla successione in assenza della dichiarazioneArt. 53 co. 2 del DLgs. 346/90

5. Violazioni che potrebbero rientrare nella sanatoria

Nella seguente tabella si riepilogano le principali violazioni che potrebbero rientrare nella definizione in esame, tenendo in considerazione quanto precisato con la circ. Agenzia delle Entrate 15.5.2019 n. 11.

SanzioneNormaRimozione della violazioneNote
Omesso invio del modello per gli studi di settoreArt. 8 co. 1 del DLgs. 471/97IntegrativaNon definibile per la circ. 11/2019
Mancata/irregolare indicazione dei costi black listArt. 8 co. 3-bis del DLgs. 471/97IntegrativaDefinibile per la circ. 11/2019
Mancata/irregolare comunicazione delle minusvalenzeArt. 11 co. 4-bis del DLgs. 471/97Integrativa
Indicazione dei percipienti nel modello 770Art. 2 co. 4 del DLgs. 471/97Integrativa
Dichiarazione inesattaArt. 8 co. 1 del DLgs. 471/97IntegrativaDefinibile per la circ. 11/2019
Trasmissione della dichiarazione su modelli non conformiArt. 8 co. 1 del DLgs. 471/97Trasmissione corretta del modelloDefinibile per la circ. 11/2019
Trasmissione della dichiarazione per Posta e non in via telematicaArt. 8 co. 1 del DLgs. 471/97Trasmissione corretta del modelloDefinibile per la circ. 11/2019
Dichiarazione inesatta (modello 770)Art. 8 co. 3 del DLgs. 471/97Integrativa
Indicazioni relative a dividendi, CFC, interpelli, ecc.Art. 8 co. 3-ter, 3-quater e 3-quinquies del DLgs. 471/97Integrativa
Tardiva trasmissione della dichiarazioneArt. 7-bis del DLgs. 241/97Definibile per la circ. 11/2019
Omessa trasmissione della dichiarazioneArt. 7-bis del DLgs. 241/97Trasmissione della dichiarazioneNon definibile per la circ. 11/2019
Rilascio infedele del visto di conformitàArt. 39 del DLgs. 241/97Non definibile per la circ. 11/2019
Mancata/irregolare comunicazione dei costi black listArt. 1 del DL 40/2010Effettuazione/correzione della comunicazione
SpesometroArt. 21 del DL 78/2010Effettuazione/correzione della comunicazioneDefinibile se l’IVA è stata correttamente assolta
Comunicazione delle liquidazioni e delle fattureArt. 11 co. 2-bis e 2-ter del DLgs. 471/97Effettuazione/correzione della comunicazione (per le liquidazioni, la rimozione non è necessaria se i dati sono confluiti nella dichiarazione annuale)Definibile se l’IVA è stata correttamente assolta
INTRASTATArt. 11 co. 4 del DLgs. 471/97Effettuazione/correzione della comunicazioneDefinibile per la circ. 11/2019
Comunicazione di dati al Sistema Tessera sanitariaArt. 3 co. 5-bis del DLgs. 175/2014Effettuazione/correzione della comunicazioneDefinibile per la circ. 11/2019
Certificazioni del sostituto d’impostaArt. 4 co. 6-quinquies del DPR 322/98Invio/correzione della certificazioneNon definibile per la circ. 11/2019
Omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare seccaArt. 3 co. 3 del DLgs. 23/2011Effettuazione della comunicazioneDefinibile per la circ. 11/2019
Dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attivitàArt. 5 del DLgs. 471/97Effettuazione/correzione della comunicazioneDefinibile per la circ. 11/2019
Comunicazioni finanziarieArt. 10 del DLgs. 471/97Effettuazione/correzione della comunicazioneDefinibile per la circ. 11/2019
Mancata dichiarazione del sostituito (ritenute su provvigioni)Art. 25-bis del DPR 600/73Effettuazione/correzione della comunicazione
Opzioni ex DPR 442/97Art. 11 del DLgs. 471/97Effettuazione dell’opzioneDefinibile per la circ. 11/2019
Mancata presentazione dell’interpelloArt. 11 co. 7-ter del DLgs. 471/97Si potrebbe ritenere non necessaria (cfr. § 6.2)
Violazione di fatturazione senza effetto sulla liquidazione del tributoArt. 6 co. 1 ultimo periodo del DLgs. 471/97Riemissione della fattura ove possibileDefinibile per la circ. 11/2019
Errore operazione non imponibile/esente/esclusa (con rilievo sulle dirette)Art. 6 co. 2 del DLgs. 471/97Dal 5% al 10% del corrispettivo (min. 500,00 €)Non definibile per la circ. 11/2019
Errore operazione non imponibile/esente/esclusa (senza rilievo sulle dirette)Art. 6 co. 2 del DLgs. 471/97Da 250,00 a 2.000,00 €Definibile per la circ. 11/2019
Omessa regolarizzazione del cessionarioArt. 6 co. 8 del DLgs. 471/97Non definibile per la circ. 11/2019
Detrazione di un’IVA in eccessoArt. 6 co. 6 del DLgs. 471/97Non necessaria (circ. 11/2019)Definibile (se commessa dall’1.1.2018)
Reverse charge irregolareArt. 6 co. 9-bis.1 e 9-bis.2 del DLgs. 471/97Non necessaria (circ. 11/2019)Definibile per la circ. 11/2019
Omesso reverse chargeArt. 6 co. 9-bis del DLgs. 471/97Effettuazione dell’inversione contabileSanatoria non certa
Omesso reverse charge (acquisti intracomunitari ed extra UE)Art. 6 co. 9-bis del DLgs. 471/97Effettuazione dell’inversione contabileSanatoria non certa
Reverse charge (operazioni inesistenti)Art. 6 co. 9-bis.3 del DLgs. 471/97Non definibile
Cessioni in regime di non imponibilità senza verifica sulla trasmissione della dichiarazione di intentoArt. 7 co. 4-bis del DLgs. 471/97
Mancata iscrizione al VIESArt. 11 del DLgs. 471/97IscrizioneDefinibile per la circ. 11/2019
Errata compilazione della dichiarazione di intento (annullamento in luogo dell’integrazione)Art. 11 del DLgs. 471/97Solo versamento della sanzioneDefinibile per la circ. 11/2019
Mancata richiesta di intervento per il guasto del misuratore fiscaleArt. 6 co. 3 del DLgs. 471/97Richiesta di intervento
False dichiarazioni in DoganaArt. 7 co. 5 del DLgs. 471/97Non definibile
Prestazione tardiva della garanziaArt. 11 co. 7-bis del DLgs. 471/97Prestazione della garanziaNon definibile per la circ. 11/2019
Violazioni sulla contabilitàArt. 9 del DLgs. 471/97Integrazione dei registri e rimozione dell’erroreDefinibile per la circ. 11/2019
Violazioni in tema di competenza fiscale senza danno per l’ErarioArt. 1 co. 4 del DLgs. 471/97Non necessaria (circ. 11/2019)Definibile per la circ. 11/2019
Omessa sottoscrizione del revisore contabile della dichiarazione dei redditiArt. 9 co. 5 del DLgs. 471/97Sottoscrizione
Irregolare compilazione del modello F24Art. 15 del DLgs. 471/97Correzione
Omesso F24 in caso di compensazioneArt. 15 del DLgs. 471/97PresentazioneNon definibile per la circ. 11/2019
Inottemperanza agli inviti degli ufficiArt. 11 del DLgs. 471/97Ottemperanza all’invitoDefinibile per la circ. 11/2019

6. Adempimenti

Ai fini della definizione, è necessario versare 200,00 euro “per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni”.

Pertanto, non rileva il numero di violazioni commesse ma il periodo d'imposta: se diverse violazioni sono state commesse in un unico periodo d'imposta, occorre pagare solo 200,00 euro. Mentre se solamente due violazioni sono state commesse in due periodi d'imposta diversi, occorre pagare 400,00 euro.

La definizione non si perfeziona unicamente con il pagamento, posto che, ai sensi dell'art. 9 co. 3 del DL 119/2018, è necessaria la rimozione delle irregolarità o delle omissioni.

6.1 Versamenti

I versamenti delle somme dovute devono avvenire in due rate di pari importo, scadenti il 31.5.2019 e il 2.3.2020. Il pagamento può anche avvenire in unica soluzione entro il 31.5.2019.

La ris. Agenzia delle Entrate 21.3.2019 n. 37 ha istituito il codice tributo “PF99”, da indicare nel modello F24. Il codice tributo va esposto nella sezione “Erario” del modello F24, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”.

6.1.1 Anno da indicare nel modello F24

Nel campo “Anno di riferimento” va indicato l'anno solare a cui si riferiscono le violazioni oppure l'anno di commissione della violazione, e non l'anno della regolarizzazione.

Per le violazioni commesse in ambito dichiarativo (tipo l'omessa indicazione dei costi black list, delle minusvalenze e così via), si indica l'anno d'imposta cui si riferisce la dichiarazione. Ad esempio, se i costi black list non sono stati indicati nel modello REDDITI 2017, nel modello F24 è corretto indicare l'anno 2016.

Per i soggetti “non solari”, si indica l'anno in cui termina il periodo d'imposta per il quale sono regolarizzate le violazioni formali.

Per le altre violazioni (ad esempio quelle sui vari obblighi comunicativi, come la comunicazione delle liquidazioni IVA), si fa riferimento alla commissione della violazione stessa.

6.1.2 Divieto di compensazione

Non è possibile la compensazione delle somme dovute per la definizione con crediti disponibili, di cui all'art. 17 del DLgs. 241/97.

6.2 Rimozione della violazione

La definizione delle violazioni formali presuppone, ai fini del suo perfezionamento, la rimozione della violazione.

È dunque necessario, a seconda delle ipotesi, effettuare l'adempimento omesso o rieseguire l'adempimento errato, il che può consistere nell'invio o nel re-invio della comunicazione, o nella presentazione di una dichiarazione integrativa. Ove la violazione riguardi i registri contabili o la fatturazione, è necessario procedere alla correzione dei registri e/o alla riemissione della fattura, e, se del caso, alla presentazione di una dichiarazione integrativa.

Le violazioni vanno rimosse entro il 2.3.2020.

Ove il contribuente non rimuova tutte le violazioni, ciò non pregiudica gli effetti della regolarizzazione sulle violazioni correttamente rimosse.

Il mancato perfezionamento della regolarizzazione non dà diritto alla restituzione di quanto versato.

6.2.1 Omessa rimozione della violazione

L'Agenzia delle Entrate, nel provv. 15.3.2019 n. 62274, al punto 2.7, specifica che se il contribuente, “per un giustificato motivo”, non rimuove tutte le violazioni formali oggetto di sanatoria, “la stessa comunque produce effetto se la rimozione avviene entro un termine fissato dall'ufficio dell'Agenzia delle Entrate, che non può essere inferiore a trenta giorni; la rimozione va in ogni caso effettuata entro il predetto termine del 2 marzo 2020 in ipotesi di violazione formale constatata o per la quale sia stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all'interessato”.

Per prudenza, è opportuno notiziare l'Agenzia delle Entrate circa la volontà di regolarizzare con istanza in carta libera inviata entro il 2.3.2020, dimostrando le ragioni per cui la regolarizzazione non può avvenire.

6.2.2 Rimozione “non necessaria”

L'Agenzia delle Entrate, nel punto 2.8 del provv. 15.3.2019 n. 62274, precisa: “la rimozione non va effettuata quando non sia possibile o necessaria avuto riguardo ai profili della violazione formale”.

Si ritiene che il contribuente non debba mai fare affidamento su tale inciso, con l'eccezione dei casi specificamente trattati nella circ. Agenzia delle Entrate 15.5.2019 n. 11 (§ 4.3):

SanzioneNorma
Errori sulla competenza fiscale senza danno per l'ErarioArt. 1 co. 4 del DLgs. 471/97
Reverse charge irregolareArt. 6 co. 9-bis.1 e 9-bis.2 del DLgs. 471/97
Detrazione di un'IVA superiore a quella dovutaArt. 6 co. 6 del DLgs. 471/97

7. Proroga dei termini di contestazione

In merito alle violazioni commesse sino al 31.12.2015, oggetto del PVC, i termini dell'art. 20 del DLgs. 472/97 sono prorogati di 2 anni.

Secondo l'Agenzia delle Entrate (provv. 15.3.2019 n. 62274, punto 3.1), la proroga opera anche per i verbali consegnati successivamente al 24.10.2018.